Segnalazione certificata inizio attività
Per segnalare l’inizio di attività edilizia occorre presentare la seguente segnalazione corredata dei necessari documenti.
Termini di conclusione del procedimento
La segnalazione assume efficacia al momento della presentazione: la segnalazione è da considerarsi priva di effetti qualora mancante dei presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare qualora non siano stati preventivamente ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento.
I termini previsti di conclusione del procedimento e i rimedi esperibili in caso d’inerzia sono contenuti nei seguenti riferimenti normativi:
Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A)
articolo 19 comma 6bis della legge 240/90 e s.m.i.
conclusione procedimento: silenzio-assenso superati 30 giorni dalla presentazione della segnalazione fatti salvi interruzioni per motivi procedurali;
Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A) contestuale a istanza di acquisizione atti di assenso
articolo 23bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
conclusione procedimento: comunicazione di avvenuta acquisizione degli atti di assenso entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione oppure dall’esito della conferenza dei servizi fatti salvi interruzioni per motivi procedurali.