Sportello Unico Digitale - Unione del Fossanese

Recupero rifiuti non pericolosi

Per intraprendere l’attività di messa in riserva e/o recupero dei rifiuti speciali non pericolosi individuati nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., tramite procedura semplicafica ( Art. 216 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ), è possibile, come previsto dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 , non aderire all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ed inviare una comunicazione
al SUAP il quale provvederà a trasmettere la documentazione all’autorità ed ai soggetti competenti.

L’iscrizione rimane valida 5 anni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’autorità competente e va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero di cui all’Allegato C del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 o integrazioni di nuove tipologie di rifiuto, riferite al D.M. 5 febbraio 1998 , non contenute nella comunicazione precedente).

La comunicazione di rinnovo va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della comunicazione di inizio attività. Il rinnovo, onde consentire la continuità dell’esercizio, va pertanto presentato almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell’iscrizione.

Vengono considerate modifiche sostanziali:

  • le integrazioni di nuove tipologie di rifiuto, riferite al D.M. 5 febbraio 1998 , non contenute nella comunicazione precedente;
  • l’incremento della superficie dell’area interessata dall’attività;
    le modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero di cui all’Allegato C del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .Vengono considerate modifiche non sostanziali (da comunicare all’ufficio competente e che comportano l’esercizio delle nuove attività dal giorno della comunicazione):

    • le variazioni o le integrazioni di codici CER riferiti alle tipologie di rifiuti già precedentemente comunicate;
    • le variazioni soggettive, cioè quelle relative a sede legale, titolarità, ragione sociale e organi societari;
    • la variazione quantitativa di rifiuto ritirato, riferita alla singola tipologia comunicata, tale da non comportare la modificazione della classe di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero.

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I presupposti essenziali per il ricorso alle procedure semplificate in mancanza dei quali non è ammesso l’inizio attività sono:

  • la costruzione dell’impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;
  • le tipologie di rifiuti lavorati, le quantità trattate previste, le attività di recupero svolte, le materie prime ottenute, siano tassativamente quelle indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
  • il titolare della comunicazione abbia la piena disponibilità delle aree e degli immobili, impianti e strutture, consistente in possesso di titolo giuridico di proprietà, di locazione, o altro titolo;
  • lo stabilimento, ovvero l’area adibita ad attività di recupero, siano conformi alle norme tecniche indicate dal legislatore per lo svolgimento della attività per la quale si intende presentare comunicazione;
  • sussista la compatibilità urbanistica e sanitaria del sito sede dell’impianto certificata dal comune interessato sia in relazione agli immobili sia in rapporto all’attività di recupero di rifiuti;
  • nel caso in cui dal processo di recupero dei rifiuti si generassero delle emissioni in atmosfera, l’interessato abbia ottenuto l’autorizzazione da richiedere all’autorità competente;
  • l’interessato abbia ottenuto il Nulla Osta del Piano di gestione delle acque meteoriche, di cui al R.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i., rilasciato dall’Ente competente.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Attività Produttive
Ultima modifica: 18 Novembre 2022 alle 16:43

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