Per effettuare il mestiere di fochino è necessario ottenerne l’autorizzazione che viene rilasciata dal Comune di residenza e che abilita alle operazioni di:
- disgelamento della dinamite;
- confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mine;
- brillamento delle mine con innesco a fuoco;
- brillamento delle mine con innesco elettrico;
- eliminazione delle cariche inesplose.
Per ottenere l’autorizzazione per il mestiere di fochino necessita: attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività da parte della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi presso la Prefettura e nulla-osta rilasciato dalla Questura.
L’autorizzazione ha validità triennale e deve essere rinnovata con domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della data di scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione stessa.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Requisiti
Requisiti morali: per esercitare un’attività di fochino, occorre essere in possesso dei requisiti morali richiesti dagli articoli 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dall’ Art. 9 L. 18 aprile 1975 n. 110 e dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.
Requisiti personali: richiesta l’idoneità fisica attestata da certificato medico rilasciato da medico dell’ASL o dall’ispettorato provinciale del lavoro o da un medico militare o di polizia
Requisiti professionali: richiesto attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi.
Altri requisiti: richiesto nulla-osta rilasciato dalla Questura della provincia in cui l’interessato risiede, ai sensi dell’ Art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 , comma 2, lettera e) e s.m.i..
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
- diritti SUAP (se richiesti);
- diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).
Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.