La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento, o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall’ Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 , convertito in legge nello stesso anno dalla L. 18 maggio 1978 n. 191 , è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile(vendita, locazione, ecc.).
E’ necessaria solo in caso di:
- contratto non obbligatoriamente assoggettato a registrazione (ex Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 );
- locazione a stranieri non europei, quindi extracomunitari, o apolidi (ex Art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ).La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Chiunque consenta l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, o ne ceda la proprietà o il godimento (es. ospitalità, comodato d’uso, locazione, ecc.)
A chi deve essere presentata
La comunicazione di cessione di fabbricato va presentata al Comando di Polizia Locale.
Come deve essere presentata
Requisiti
Non sono previsti requisiti particolari.
Oneri, diritti, pagamenti
Non sono previsti costi ma la omessa o ritardata comunicazione è soggetta a sanzioni pecuniarie.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.