Ai sensi dell’ Art. 2 L.R. 5 aprile 1996 n. 17 , nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di Laurea in Scienze Motorie, ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all’estero. L’istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero coloro che hanno prestato, alla data di entrata in vigore della L.R. 5 aprile 1996 n. 17 , attività documentata di istruttore per almeno 18 mesi negli ultimi 5 anni, subordinatamente alla frequenza di corso integrativo con superamento di prova finale di qualificazione. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione sono equiparati agli istruttori specifici. L’istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.